L’arredo urbano riveste sempre più importanza nelle nostre città. L’ufficio urbanistico presente nei comuni italiani, negli uffici provinciali e regionali, si occupa di pianificazione generale del territorio, programma e regola le trasformazioni e ne gestisce gli strumenti attuativi. Sovrintende al corretto sviluppo edilizio del territorio, nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali.
Il ruolo della Regione del Veneto in materia urbanistica, ad esempio, si è concretizzato sostanzialmente attraverso azioni normative per la gestione del territorio e processi tecnico-amministrativi nell’ambito dell’approvazione dei Piani Regolatori Generali (PRG).
Il Piano Regolatore Generale, definito dalla Legge Urbanistica Nazionale n. 1150 del 17 agosto 1942 e disciplinato in maniera organica dalla Regione Veneto nel 1980 dalla prima legge urbanistica regionale, è lo strumento mediante il quale l’amministrazione comunale determina le regole per lo sviluppo urbanistico ed edilizio della totalità del territorio comunale.
Il governo del territorio è stato profondamente innovato nei contenuti e nelle forme con la legge regionale n. 11 del 2004, che propone accanto ai livelli di pianificazione regionale e provinciale un livello di pianificazione comunale che mira principalmente a valorizzare l’autonomia del Comune e che si articola in disposizioni strutturali con il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e in disposizioni operative con il Piano degli Interventi (PI).
Urbanistica e utilizzo di barriere mobili
Nel 2017 è stato promosso un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali, riducendo progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l’obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050.
La legge regionale n. 14 del 2017 mette in atto le azioni per un contenimento di consumo di suolo, stabilendo che tale obiettivo sarà gradualmente raggiunto nel corso del tempo e sarà soggetto a programmazione regionale e comunale. La successiva legge regionale 14 del 2019 – Veneto 2050, in coerenza con i principi del contenimento del consumo di suolo, promuove misure finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone all’interno della città e al riordino degli spazi urbani, alla rigenerazione urbana.
I punti del regolamento urbano
Vediamo insieme alcuni punti di un regolamento di arredo urbano:
“Il presente Regolamento trova applicazione per la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, quale complesso di beni e valori comportamentali della comunità̀ locale riferiti al:
- patrimonio pubblico, inteso come aree pubbliche, anche verdi e strade, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, sia culturali che religiosi, arredo urbano e arredo posto all’interno di aree verdi;
- patrimonio privato, inteso come edifici, manufatti, aree e strade private.
Punto 1: DEFINIZIONE DI ARREDO URBANO
Art.5. Ai fini del presente Regolamento si deve intendere per:
- decoro urbano: un’ottimale qualificazione estetica e funzionale dell’habitat cittadino;
- arredo urbano: l’insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività̀ dello spazio pubblico urbano, di uso pubblico e privato con affaccio sul suolo pubblico.
Punto 2: ELEMENTI DI ARREDO URBANO
Art.5. L’insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività̀ urbane costituiscono il complesso di elementi che concorrono a definire l’immagine della città. Tale insieme si riferisce:
– all’abitabilità̀ dello spazio (a titolo esemplificativo: panchine, tavoli, fontane, lavatoi di interesse storico, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline, cassonetti porta indumenti, ogni altro elemento di tipo prefabbricato ecc.);
– alla viabilità̀ ed alcuna segnaletica (a titolo esemplificativo: dissuasori di sosta e transenne, parcometri, pannelli informativi, targhe, paracarri, ecc.);
La loro organizzazione dovrà̀ sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell’unitarietà̀ e omogeneità̀ degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi.
Gli elementi di arredo urbano, diversi o per opere minori interessanti spazi pubblici o di uso pubblico, spazi privati prospicienti luoghi pubblici, si riassumono in:
- panchine;
- cestini portarifiuti;
- posaceneri;
- portabiciclette;
- fontanelle;
- fioriere;
- edicole e chioschi;
- pensiline;
- bacheche;
- dissuasori di sosta e transenne;
- parcometri;
- grate praticabili/bocche da lupo;
- cartelli planimetrici informativi;
- targhette identificative delle specie arboree;
Tutte le opere elencate nel presente paragrafo non devono alterare o turbare il quadro urbano o i lineamenti delle costruzioni entro le quali eventualmente si collochino, né costituire ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione e dovranno essere posizionate nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione.
Punto 3: OGGETTI D’ARREDO URBANO
Art.5 Panchine, cestini porta rifiuti, posacenere, portabiciclette, fontanelle, fioriere.
Panchine e cestini porta rifiuti devono essere collocati, in genere per esclusiva iniziativa dell’Amministrazione comunale, fuori dalla carreggiata o nelle zone pedonali e negli ambiti di passaggio dei mezzi pubblici e di soccorso in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, tenendo conto della sicurezza stradale, della visibilità̀ degli incroci e degli accessi carrai e della scorrevolezza dei flussi di traffico.
Sulle aree pedonali possono essere collocati solo se l’installazione garantisce un passaggio pedonale libero di mt. 1,50.
È categoricamente vietata l’installazione in luogo pubblico o privato, ma di godimento pubblico, di singole panchine o di cestini gettacarte anche se amovibili, per esigenze private, con la sola eccezione di quelli debitamente autorizzati, riconducibili ad una progettazione organica ed unitaria.
La scelta dei portabiciclette, tenendo conto dell’intero contesto, deve orientarsi all’uniformità̀ degli oggetti, tra loro e con gli altri quali dissuasori, transenne, panchine, etc..
Pertanto, l’Amministrazione comunale dovrà̀ provvedere alla redazione di un coerente progetto di riordino globale di un ambito omogeneo, mirante anche alla sua valorizzazione estetica, prevedendo l’integrazione funzionale e l’uniformità̀ formale, materica e cromatica di più̀ funzioni ed elementi. È comunque vietata qualsiasi collocazione di portabiciclette da parte di singoli privati, a meno che ciò̀ non sia disciplinato da un progetto unitario esteso all’intero ambito.
È vietato il posizionamento delle fontanelle in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.
In linea generale l’impiego di fioriere, intese principalmente come dissuasori di traffico o di delimitazione continua di spazi pubblici o di spazi privati di godimento pubblico, è ammessa previa autorizzazione con allegato progettuale, nei casi previsti dall’art. 9.5 del presente regolamento. Pertanto, alla fioriera (come pure alle essenze ivi inserite, che dovranno essere dei sempreverdi), è affidato il compito fondamentale dell’arricchimento dell’immagine di particolari e peculiari spazi.
Punto 4: DISSUASORI DI SOSTA, TRANSENNE, PARCOMETRI
Art.5.È consentita l’installazione di dissuasori di sosta nel rispetto del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. Sono consentiti unicamente elementi in ghisa, ferro, acciaio zincato e verniciato a polveri color grigio antracite o acciaio corten, colonnine in materiale lapideo.
L’installazione di questi manufatti è subordinata alla presentazione di una proposta della tipologia di transenna o dissuasore, dell’elenco e dalla documentazione fotografica dei siti di installazione, che sarà̀ valutata dagli uffici competenti.
Le transenne dovranno essere esclusivamente in ghisa o ferro naturale, ovvero in acciaio zincato e verniciato a polveri color grigio antracite. È categoricamente vietato l’impiego di transenne in metallo zincato e anodizzato ed il posizionamento di transenne metalliche con colorazioni sgargianti, a strisce comunque colorate, collegate fra loro con catene o elementi orizzontali.
L’installazione di colonnine per parcometri dovrà̀ sempre garantire la percorribilità̀ pedonale dei marciapiedi mantenendo una larghezza minima di percorso di mt 1,50, ad esclusione del solo centro storico dove è ammessa una larghezza minima di mt 1,20 previo benestare dell’ufficio tecnico LL.PP.
Si dovrà̀ evitare il posizionamento in corrispondenza di edifici sottoposti a vincolo monumentale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.-e, in generale, al centro delle facciate. Il suolo dovrà̀ essere ripristinato a regola d’arte.
Conclusioni
Molto c’è da fare per rispondere in maniera continua alle richieste che l’ambiente ci chiede. Ottimizzare gli spazi in maniera accorta e progettuale, consente alla pubblica amministrazione, ma anche e soprattutto alle aziende private, di contribuire alla costruzione di un servizio utile a cittadini, aziende e comunità.
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