CAM 2022: pubblicati i nuovi criteri ambientali minimi

CAM 2022 pubblicati i nuovi criteri ambientali minimi

Il 6 agosto 2022 è stato pubblicato il nuovo decreto CAM Edilizia che entrerà in vigore il 4 dicembre 2022: una guida fondamentale per tutti gli operatori del settore edilizia

Sulla Gazzetta ufficiale n. 183 del 6/8/2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”. 

Il Dm 23 giugno 2022, il nuovo CAM Edilizia, è diviso in tre sezioni:

  • affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi
  • affidamento dei lavori per interventi edilizi
  • affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

Per tutti i materiali, prodotti e imballaggi è richiesta una percentuale minima di contenuto di riciclato.

CAM 2022 pubblicati i nuovi criteri ambientali minimi

CAM Edilizia: premiati i materiali riciclati

Secondo il CAM Edilizia “l’utilizzo di materiali riciclati è l’elemento premiante per l’aggiudicazione degli appalti”.

Il Ministero dell’Ambiente definisce così i Criteri Ambientali Minimi (CAM):

  • “Sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.
  • I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare.       

La loro applicazione sistematica ed omogenea consente:

  • di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione.  

Efficacia dei CAM

  • In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della  221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.

Questo obbligo

  • garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari “e nel diffondere l’occupazione “verde”.  
  • Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e al rispetto dei criteri sociali, l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi risponde anche all’esigenza della Pubblica amministrazione di razionalizzare i propri consumi, riducendone ove possibile la spesa”. 

Nei criteri ambientali minimi ci sono anche disposizioni per favorire la ciclabilità.

Di fondamentale interesse per i produttori è sicuramente il capitolo 2.5 che sancisce l’obbligo di rispettare i CAM in base a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016. Una novità consiste nel fatto che vengono contabilizzati nel computo dei materiali sostenibili sia i materiali recuperati che riciclati che i sottoprodotti.

Le nuove disposizioni del CAM Edilizia si applicano a tutti gli affidamenti (congiunti o disgiunti) dei servizi di progettazione di interventi edilizi e dei lavori, ed estende la sua applicazione agli edifici dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale.

I criteri si basano sui principi e i modelli di sviluppo dell’economia circolare, in sintonia con i più recenti atti di indirizzo comunitari e sono coerenti con un approccio di architettura bio-ecosostenibile e consentono quindi alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri.

CAM 2022 pubblicati i nuovi criteri ambientali minimi

Calcestruzzo e CAM: 5% di materie riciclate o recuperate

La revisione del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” si è resa opportuna in ragione del progresso tecnologico e dell’evoluzione della normativa ambientale e dei mercati di riferimento, che consentono “di migliorare i requisiti di qualità ambientale degli edifici acquisiti o ristrutturati dalla pubblica amministrazione e di perseguire pertanto, con maggiore efficacia, gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi alle relative categorie di forniture e affidamenti”.

Due i paragrafi previsti sul tema del calcestruzzo

2.5.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati

Criterio

I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Verifica

La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.5.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibrocompresso

Criterio

I prodotti prefabbricati in calcestruzzo sono prodotti con un contenuto di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. I blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 7,5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Verifica

La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

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L’azienda, da sempre attenta all’impronta ambientale e certificata UNI EN ISO 14001:2015, si impegna ad allinearsi quanto prima alla nuova direttiva al fine di rispettare i nuovi criteri ambientali minimi.

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